DALLA “CARTA DEI DIRITTI MICROGEOGRAFICI”
(Documento estratto dall’Archivio dell’Oblio con la Ricerca D/81)
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
In un insieme di elementi, ogni elemento visivamente distinguibile dagli altri e difficilmente scomponibile in più parti ha diritto ad essere considerato sito microgeografico.
Art.2
Ogni sito microgeografico, quando riconosciuto come tale, ha diritto a un nome.
Il nome gli sarà assegnato dal primo microgeografo che l’avrà studiato e rappresentato graficamente.
Art.3
Quando un sito microgeografico è stato studiato, rappresentato e ha ricevuto un nome entra nella storia con una sua identità; ha quindi diritto a essere tutelato o, perlomeno, ricordato.
Carlo M.G.Pettinau
(Archivista dell’Oblio)
COGLI L’ATTIMO
da The Blues Brothers (1980) di John Landis con Dan Aykroyd, John Belushi